sincert
AZIONE LEGALE IN AUSTRIA
Azione legale di Recupero Credito in Austria
ASSISTENZA CLIENTI
Numero Verde Tutti i giorni dal lunedì al venerdì
(escluso festivi)
Orario continuato:
dalle ore 8,30 alle ore 18,30

SERVIZIO GRATUITO!
MONITORAGGIO PRATICHE ON-LINE
Euro Accedendo all'area riservata del sito è possibile seguire, in tempo reale, l'andamento delle pratiche di recupero credito affidateci [...]
ATTIVAZIONE IMMEDIATA PRATICHE
RECUPERO CREDITI ITALIA
RECUPERO CREDITI ESTERO
In Austria vi sono due possibili azioni legali da istruire per il recupero del credito in sede giudiziale, ossia il giudizio ordinario di cognizione e il ricorso per decreto ingiuntivo i quali presentano le seguenti caratteristiche:

GIUDIZIO ORDINARIO
Dopo la presentazione della domanda introduttiva del giudizio, il giudice di solito pone un termine, non superiore a quattro settimane, alla parte convenuta per la presentazione della comparsa di risposta. Se la parte convenuta non dovesse rispettare il termine posto dal Giudice per la presentazione della comparsa di risposta, il Giudice, su istanza della parte attrice, emanerà una sentenza di contumacia, che sarà notificata alla parte convenuta. A quel punto, la parte convenuta può proporre appello entro un termine perentorio di quattro settimane. Trascorso tale termine senza che la parte convenuta abbia agito, la sentenza di contumacia passa in giudicato e si può iniziare la procedura di esecuzione.
Se viene invece presentata la comparsa di risposta ha avvio la procedura normale di cognizione e le parti devono indicare testimoni e prove documentali.

Nella procedura civile austriaca esiste un rigoroso divieto di presentare in appello nuovo motivo o nuove prove, è pertanto importante presentare tutte le prove già nel giudizio di primo grado.

L'introduzione di una procedura d'esecuzione forzata in linea di massima non è ammessa prima che la sentenza sia passata in giudicato.

IL DECRETO INGIUNTIVO
Davanti alle Preture è ammesso il procedimento d'ingiunzione per un credito in denaro che non supera l'importo di € 30.000.
Il procedimento d’ingiunzione è il metodo più rapido per far valere una fattura esigibile, di un ammontare inferiore a € 30.000, non pagata da un debitore in Austria. Non è necessario dare prova scritta del diritto fatto valere. È sufficiente che l’atto di citazione contenga tutte le indicazioni formali e l’asserzione che una determinata fattura esigibile non è stata pagata dal debitore.
La procedura inizia con la presentazione di una domanda presso la pretura competente per territorio. Dopo il ricevimento della stessa e dopo aver esaminato i suoi requisiti legali il pretore emana un Decreto ingiungendo alla parte convenuta di pagare la somma richiesta entro quattordici giorni o di presentare nello stesso termine l'opposizione. In mancanza di opposizione e dopo il passaggio in giudicato del titolo il giudice, su istanza del creditore, inizierà l'esecuzione forzata.

La presentazione tempestiva dell'opposizione determina la cessazione automatica dell’efficacia del decreto d'ingiunzione. In seguito all'opposizione sarà introdotta la procedura regolare e il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.

Procedimento fondato su cambiali e assegni
La struttura, le condizioni e lo scopo di questo procedimento sono simili a quelli del procedimento d'ingiunzione. È però ammesso solo per i diritti derivanti da un assegno/cambiale valido in base alla legge sugli assegni/ cambiali ma senza limite di valore, ossia ci si può servire di questo procedimento anche per un importo superiore a € 30.000.

L'assegno/la cambiale deve essere presentato in originale unitamente alla domanda. Se i titoli di credito non presentano irregolarità formali il giudice emette il decreto ingiuntivo.

Se la parte convenuta presenta opposizione, la parte attrice può nondimeno chiedere l'introduzione dell'esecuzione provvisoria
VEDERE ANCHE

» Azioni Legali di recupero credito all'Estero