Recupero
dei crediti
Azione Legale in Austria
In Austria vi sono due possibili azioni legali da istruire
per il recupero del credito in sede giudiziale, ossia il
giudizio ordinario di cognizione e il ricorso per decreto
ingiuntivo i quali presentano le seguenti caratteristiche:
GIUDIZIO ORDINARIO
Dopo la presentazione della domanda introduttiva del
giudizio, il giudice di solito pone un termine, non
superiore a quattro settimane, alla parte convenuta per la
presentazione della comparsa di risposta. Se la parte
convenuta non dovesse rispettare il termine posto dal
Giudice per la presentazione della comparsa di risposta, il
Giudice, su istanza della parte attrice, emanerà una
sentenza di contumacia, che sarà notificata alla parte
convenuta. A quel punto, la parte convenuta può proporre
appello entro un termine perentorio di quattro settimane.
Trascorso tale termine senza che la parte convenuta abbia
agito, la sentenza di contumacia passa in giudicato e si può
iniziare la procedura di esecuzione.
Se viene invece presentata la comparsa di risposta ha avvio
la procedura normale di cognizione e le parti devono
indicare testimoni e prove documentali.
Nella procedura civile austriaca esiste un rigoroso divieto
di presentare in appello nuovo motivo o nuove prove, è
pertanto importante presentare tutte le prove già nel
giudizio di primo grado.
L'introduzione di una procedura d'esecuzione forzata in
linea di massima non è ammessa prima che la sentenza sia
passata in giudicato.
IL DECRETO INGIUNTIVO
Davanti alle Preture è ammesso il procedimento d'ingiunzione
per un credito in denaro che non supera l'importo di €
30.000.
Il procedimento d’ingiunzione è il metodo più rapido per far
valere una fattura esigibile, di un ammontare inferiore a €
30.000, non pagata da un debitore in Austria. Non è
necessario dare prova scritta del diritto fatto valere. È
sufficiente che l’atto di citazione contenga tutte le
indicazioni formali e l’asserzione che una determinata
fattura esigibile non è stata pagata dal debitore.
La procedura inizia con la presentazione di una domanda
presso la pretura competente per territorio. Dopo il
ricevimento della stessa e dopo aver esaminato i suoi
requisiti legali il pretore emana un Decreto ingiungendo
alla parte convenuta di pagare la somma richiesta entro
quattordici giorni o di presentare nello stesso termine
l'opposizione. In mancanza di opposizione e dopo il
passaggio in giudicato del titolo il giudice, su istanza del
creditore, inizierà l'esecuzione forzata.
La presentazione tempestiva dell'opposizione determina la
cessazione automatica dell’efficacia del decreto
d'ingiunzione. In seguito all'opposizione sarà introdotta la
procedura regolare e il giudizio si svolge secondo le norme
del procedimento ordinario.
Procedimento fondato su cambiali e assegni
La struttura, le condizioni e lo scopo di questo
procedimento sono simili a quelli del procedimento
d'ingiunzione. È però ammesso solo per i diritti derivanti
da un assegno/cambiale valido in base alla legge sugli
assegni/ cambiali ma senza limite di valore, ossia ci si può
servire di questo procedimento anche per un importo
superiore a € 30.000.
L'assegno/la cambiale deve essere presentato in originale
unitamente alla domanda. Se i titoli di credito non
presentano irregolarità formali il giudice emette il decreto
ingiuntivo.
Se la parte convenuta presenta opposizione, la parte attrice
può nondimeno chiedere l'introduzione dell'esecuzione
provvisoria
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