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ATTO DI CITAZIONE
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COSE'È UN ATTO DI CITAZIONE

L’atto di citazione è la domanda introduttiva dell’ordinario giudizio di cognizione (art. 163 c.p.c.) e viene utilizzata per avviare la fase giudiziale di recupero di un credito nei casi in cui questo non sia fondato su fatture commerciali e/o titoli esecutivi per legge.
Lo scopo perseguito è quello di ottenere una pronuncia giurisdizionale di condanna del debitore a pagare il proprio debito, come avviene per la richiesta di decreto ingiuntivo, che consenta di liquidare il patrimonio del debitore mediante esecuzione forzata (pignoramento dei beni).
La differenza fondamentale tra i predetti procedimenti consiste essenzialmente nei tempi necessari per ottenere la pronuncia giudiziale, rapidi per l’ingiunzione, molto più dilatati per quanto riguarda la procedura ordinaria di cognizione e nei costi da sostenere per la procedura giudiziale, tanto più onerosi quanto più si prolunga nel tempo l’attività di assistenza legale.

A solo titolo esemplificativo, dobbiamo considerare ad esempio che depositando un ricorso per ingiunzione munito dei documenti di cui sopra, è possibile ottenere entro un lasso di tempo di circa 10 giorni dalla data del deposito un decreto d’ingiunzione dell’importo pari alla pretesa creditoria vantata; mentre, per l’ordinario giudizio di cognizione, soltanto tra il giorno di notifica dell’atto di citazione e quello stabilito per la prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice devono trascorrere almeno 60 giorni (art. 163bis c.p.c.).

Terminato il procedimento di cognizione con l’emanazione della sentenza di condanna a carico del debitore, il creditore può finalmente dare inizio alla procedura di esecuzione vera e propria nei confronti del patrimonio del debitore, con la notifica dell’ atto di precetto e successiva fase di pignoramento e vendita dei beni utilmente pignorati.
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