Recupero
dei crediti
Fallimento
Il fallimento
La procedura fallimentare può essere
attivata soltanto nei confronti di debitori che appartengano
alla categoria degli imprenditori che esercitano una attività commerciale.
Sono esclusi pertanto dal fallimento, salvo casi particolari,
gli imprenditori artigiani ed i piccoli imprenditori.
Laddove sussiste prova dei presupposti del permanente stato
di incapacità dell' imprenditore commerciale di pagare
i propri debiti, il cosiddetto stato insolvenza, è
possibile per il creditore, che vanti un credito di almeno €
30.000,00, presentare dinanzi al Tribunale del distretto
presso cui ha sede il debitore
istanza di fallimento.
La prova dell'insolvenza del debitore può essere rappresentata
da una serie reiterata di protesti cambiari o bancari, dalla
prova della fuga o irreperibilità del debitore oppure
dal verbale di pignoramento negativo per mancanza di beni
del debitore da sottoporre a vendita giudiziaria.
In questi casi il Tribunale in presenza dei presupposti
di legge ed in assenza di dimostrazione di essere
in grado anche
mediante un piano di rientro di liquidare il creditore
dichiara il fallimento, del debitore.
Quando l'imprenditore dichiarato fallito è una società di
persone ovvero una operatore commerciale in forma personale,
al fallimento, dell'impresa segue anche il fallimento personale
dell'imprenditore con la conseguenza che pure i beni personali
del fallito vengono inseriti nella massa fallimentare per
il soddisfacimento delle ragioni creditore.
Normativa
del nuovo diritto fallimentare
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