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L’azione giudiziale più utilizzata dai creditori per ottenere il pagamento di crediti insoluti fondati su prova scritta è il procedimento per ingiunzione o richiesta di emissione di decreto ingiuntivo.

Questa procedura consente al creditore di ottenere in tempi rapidi il decreto giudiziale denominato Decreto Ingiuntivo, che condanna il debitore all’adempimento della propria obbligazione entro il termine ordinario di 40 giorni, che decorrono dalla data in cui il decreto è stato notificato al debitore.

Nel predetto termine di 40 giorni, la parte debitrice può contestare l’esistenza del credito, proponendo formale atto di opposizione. In mancanza di questo il decreto acquisterà la qualifica di atto inoppugnabile ad efficacia esecutiva.

A questo punto, se il debitore insiste nel proprio inadempimento, il creditore potrà dare avvio alla procedura di esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, sottoponendo a pignoramento i suoi beni e ottenendo in tal modo concreta soddisfazione delle proprie ragioni.

Approfondimento:

Per poter richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo è necessario che il credito sia fondato su prova scritta ai sensi dell’art. 634 c.p.c

L’art. 634 riporta un elenco di quello che viene generalmente ritenuto dalla legge prova scritta di un credito, come ad esempio la fattura, l’estratto autentico delle scritture contabili o dei registri IVA, la promessa di debito.

È importante sottolineare che anche le comunicazioni inviate tra le parti a mezzo di posta elettronica, soprattutto se inoltrate a mezzo di posta elettronica certificata con i requisiti richiesti dal D.P.R. 68/2005, sono considerate da alcuni Tribunali prove scritte dell’esistenza del credito valide per poter richiedere l’emissione di decreto ingiuntivo.
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