Recupero
dei crediti
Fase giudiziale
Il pignoramento dei beni
Entro 90 giorni dalla scadenza del
termine di pagamento dell’atto di precetto è possibile
richiedere all’ufficiale giudiziario il pignoramento
in danno del debitore.
Con il pignoramento
si bloccano, mediante una indisponibilità giuridica
ma a volte anche di fatto, tutti i beni del debitore al fine
di sottoporli alla vendita giudiziaria fino al saldo del
credito azionato.
In alcuni casi i beni del debitore vengono assegnati ad
un custode onde evitare che il debitore possa farli sparire
vanificando gli sforzi del creditore.
I beni del debitore
saranno venduti con o senza incanto sotto la direzione
del giudice dell’esecuzione e sul ricavato
delle vendite giudiziarie il creditore potrà soddisfarsi
in ragione del proprio titolo di credito.
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