Recupero
dei crediti
La cambiale
Nell'ambito delle pratiche legali
di recupero dei crediti assumono particolare importanza la
cambiale, duplicemente intesa come “pagherò” e
come “tratta” e l'assegno quali titoli
qualificati di prova della sussistenza del credito.
La cambiale rappresenta un titolo
all'ordine formale
ed astratto che attribuisce al legittimo possessore il
diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata
alla
scadenza indicata.
Le azioni cambiarie di dividono in due categorie: l'azione
diretta e l'azione di regresso. L'azione diretta contro l’emittente
nel caso di “pagherò” e contro l’accettante
nel caso di “tratta” previo accertamento
del mancato pagamento del titolo si prescrive in tre
anni dalla
data di scadenza della cambiale.
Le azioni di regresso del
portatore contro il girante e contro il traente si
prescrivono entro un anno dalla
data
del protesto.
Per l'esercizio dell’azione
di regresso, diversamente dall’azione diretta, è difatti
necessaria l’ elevazione
del protesto. In entrambi i casi di azioni
cambiarie è possibile
agire immediatamente nei confronti del debitore mediante
notifica diretta di atto di precetto.
Decorsi detti
termini, la cambiale protestata o anche non pagata
potrà essere utilizzata dal possessore per
ottenere contro gli obbligati un decreto d'ingiunzione
munito della clausola della provvisoria esecuzione
in quanto la cambiale costituisce in ogni caso prova
di
riconoscimento
debito qualificata.
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