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LA CAMBIALE
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Nell'ambito delle pratiche legali di recupero dei crediti assumono particolare importanza la cambiale, duplicemente intesa come “pagherò” e come “tratta” e l'assegno quali titoli qualificati di prova della sussistenza del credito.

La cambiale rappresenta un titolo all'ordine formale ed astratto che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata.

Le azioni cambiarie di dividono in due categorie: l'azione diretta e l'azione di regresso.

L'azione diretta contro l’emittente nel caso di “pagherò” e contro l’accettante nel caso di “tratta” previo accertamento del mancato pagamento del titolo si prescrive in tre anni dalla data di scadenza della cambiale.
Le azioni di regresso del portatore contro il girante e contro il traente si prescrivono entro un anno dalla data del protesto.

Per l'esercizio dell’azione di regresso, diversamente dall’azione diretta, è difatti necessaria l’ elevazione del protesto.

In entrambi i casi di azioni cambiarie è possibile agire immediatamente nei confronti del debitore

Decorsi detti termini, la cambiale protestata o anche non pagata potrà essere utilizzata dal possessore per ottenere contro gli obbligati un decreto d'ingiunzione munito della clausola della provvisoria esecuzione in quanto la cambiale costituisce in ogni caso prova di riconoscimento debito qualificata. mediante notifica diretta di atto di precetto.
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