Recupero
dei crediti
L'assegno
L'assegno bancario costituisce
uno strumento di pagamento ed è materialmente rappresentato
da un titolo di credito all'ordine o al portatore
contenete l'ordine
rivolto al banchiere di pagare a vista una somma determinata
e comportante in via sussidiaria la responsabilità cambiaria
dell'emittente e di tutti i vari firmatari verso
il legittimo possessore.
Nell'ipotesi
di rifiuto di pagamento da parte del banchiere, cui consegue
l'elevazione del protesto,
l'azione
diretta del possessore dell'assegno mediante notifica
di atto di precetto, contenente l'intimazione di
pagare nei confronti del traente, dei giranti e degli
altri obbligati, si prescrive
in sei
mesi dal termine di presentazione.
Decorso detto
termine l'assegno protestato o anche
non pagato dal trattario potrà essere utilizzato
dal possessore per ottenere contro gli obbligati un
decreto d’ingiunzione
munito della clausola della provvisoria esecuzione
in quanto l'assegno costituisce prova di riconoscimento
debito qualificata.
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