Recupero
dei crediti
Prescrizione
del credito
La perdita del diritto alla riscossione
del credito si determina nel caso in cui il proprio diritto
non venga esercitato per un delimitato periodo.
I tempi di prescrizione vengono definiti
a seconda della tipologia del credito ed in generale salvi
i casi in cui
la legge dispone diversamente, il credito si prescrive
in 10 anni (art. 2946 c.c)
Alcune
casistiche in cui la prescrizione del credito viene ridotta
a:
- cinque anni per il diritto
al risarcimento del danno derivante
da fatto illecito, i crediti per il pagamento canoni
di locazione, per il pagamento degli interessi, per
retribuzioni e trattamento
di fine rapporto e i ratei di pensione
- tre anni per i crediti per prestazioni professionali
- due
anni per i crediti derivanti dalla circolazione dei veicoli
- un anno per i crediti per il
pagamento dei premi di polizza assicurativa
- sei
mesi per i crediti degli albergatori e coloro
che danno alloggio con o senza pensione
Il decorso della
prescrizione del credito può essere interrotto
con la notifica al debitore di un atto con cui il
creditore manifesti in maniera esplicita la propria intenzione
di interrompere
il decorso della prescrizione oltrechè costituire
in mora il debitore.
Dalla data di ricezione di tale
atto il termine di prescrizione ricomincerà a
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