Recupero
dei crediti
Azione Legale in Francia
1. Fase precontenziosa In
Francia, il principale atto da porre in essere durante questa
fase è l’invio d’una lettera di messa in mora che, ai sensi
dell’articolo 1153 del codice civile francese, provoca la
decorrenza degli interessi.
Essa serve pure a dimostrare all’autorità giudiziaria che si è
tentato un recupero diretto del credito.
2. Fase contenziosa
I singoli procedimenti esperibili per il recupero d’un credito
sono:
Decreto ingiuntivo
Il ricorso per decreto ingiuntivo va presentato alla Cancelleria
del Tribunale di Commercio del luogo in cui il debitore ha la
propria sede. Se la documentazione allegata viene considerata
sufficiente, il decreto ingiuntivo ordinante il pagamento della
somma dovuta viene emesso in circa dieci – quindici giorni.
Questa procedura è particolarmente veloce; il debitore può
opporsi al decreto entro il termine di venti giorni dalla
notifica dello stesso da parte dell’Ufficiale Giudiziario.
L’opposizione apre una causa ordinaria che ha una durata di
circa otto – dodici mesi. In Francia, contrariamente a quanto
avviene in Italia, il giudice non ha la facoltà di dichiarare,
in corso di causa, la provvisoria esecutorietà dell’ingiunzione
opposta.
All’esito del giudizio di opposizione, verrà pronunciata la
sentenza che, se confermativa del decreto e dichiarata
provvisoriamente esecutiva, permetterà poi di passare alla fase
appunto esecutiva.
Référé provision
Si tratta d’un procedimento rapido
(destinato a concludersi con un’ordinanza) e tipico
dell’ordinamento francese.
Esso si svolge in contraddittorio fra le parti e si esaurisce
solitamente in un’unica udienza nel corso della quale il
creditore (che, per utilizzare questo procedimento con speranze
di successo, deve documentare in modo completo il proprio
credito ed essere al riparo da eccezioni del debitore) deve
tentare di dimostrare in modo incontrovertibile la fondatezza
della propria pretesa.
La procedura viene avviata con un normale atto di citazione
davanti al Tribunale di Commercio del luogo dove ha sede il
debitore. La data dell’udienza in vista della quale viene
notificata la citazione viene previamente indicata dal Tribunale
stesso.
Tale procedura ha il vantaggio di essere rapida; la decisione –
in questo caso provvisoriamente esecutiva per legge – viene
pronunciata nel contraddittorio delle parti entro un termine di
circa venti / trenta giorni dal momento della notifica della
citazione.
L’ordinanza emessa, inoltre, essendo provvisoriamente esecutiva,
viene raramente impugnata.
E’ comunque da considerare che, nel caso in cui la
documentazione comprovante il credito sia ritenuta insufficiente
o se il debitore solleva contestazioni d’una qualche serietà, il
giudice accerta l’esistenza d’una “contestation réelle et
sérieuse” ed invita l’attore a promuovere una causa ordinaria,
il che naturalmente comporta una perdita di tempo ed un aggravio
di costi.
Causa ordinaria
Nel caso in cui la documentazione comprovante il credito appaia
insufficiente o vi sia il rischio che il debitore possa
sollevare delle contestazioni serie, occorre promuovere una
causa ordinaria davanti al Tribunale di Commercio competente.
La durata media della causa è, in primo grado, di circa otto –
dodici mesi.
Occorre pure precisare che la decisione pronunciata in primo
grado è raramente dichiarata provvisoriamente esecutiva e,
quindi, in caso d’impugnazione, essa può essere eseguita solo
all’esito dell’appello (il quale, in media, dura diciotto –
ventiquattro mesi).
Esecuzione
Qualora il debitore condannato al pagamento non versi il dovuto
spontaneamente, occorre procedere all’esecuzione forzata della
decisione ottenuta.
La competenza per tale procedura spetta all’Ufficiale
Giudiziario.
Circa i titoli di credito è opportuna una precisazione.
Se in Italia, la cambiale può effettivamente agevolare il
recupero del credito (permettendo di procedere immediatamente
all’esecuzione forzata), ciò non è così in Francia dove la
“lettre de change” accettata non costituisce mai un titolo
esecutivo. Essa consente tutt’al più di procedere a degli atti
conservativi sul patrimonio del debitore.
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