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1. Fase precontenziosa
In Francia, il principale atto da porre in essere durante questa fase è l’invio d’una lettera di messa in mora che, ai sensi dell’articolo 1153 del codice civile francese, provoca la decorrenza degli interessi.
Essa serve pure a dimostrare all’autorità giudiziaria che si è tentato un recupero diretto del credito.

2. Fase contenziosa
I singoli procedimenti esperibili per il recupero d’un credito sono:

Decreto ingiuntivo
Il ricorso per decreto ingiuntivo va presentato alla Cancelleria del Tribunale di Commercio del luogo in cui il debitore ha la propria sede. Se la documentazione allegata viene considerata sufficiente, il decreto ingiuntivo ordinante il pagamento della somma dovuta viene emesso in circa dieci – quindici giorni.
Questa procedura è particolarmente veloce; il debitore può opporsi al decreto entro il termine di venti giorni dalla notifica dello stesso da parte dell’Ufficiale Giudiziario.
L’opposizione apre una causa ordinaria che ha una durata di circa otto – dodici mesi. In Francia, contrariamente a quanto avviene in Italia, il giudice non ha la facoltà di dichiarare, in corso di causa, la provvisoria esecutorietà dell’ingiunzione opposta.
All’esito del giudizio di opposizione, verrà pronunciata la sentenza che, se confermativa del decreto e dichiarata provvisoriamente esecutiva, permetterà poi di passare alla fase appunto esecutiva.

Référé provision
Si tratta d’un procedimento rapido (destinato a concludersi con un’ordinanza) e tipico dell’ordinamento francese.
Esso si svolge in contraddittorio fra le parti e si esaurisce solitamente in un’unica udienza nel corso della quale il creditore (che, per utilizzare questo procedimento con speranze di successo, deve documentare in modo completo il proprio credito ed essere al riparo da eccezioni del debitore) deve tentare di dimostrare in modo incontrovertibile la fondatezza della propria pretesa.
La procedura viene avviata con un normale atto di citazione davanti al Tribunale di Commercio del luogo dove ha sede il debitore. La data dell’udienza in vista della quale viene notificata la citazione viene previamente indicata dal Tribunale stesso.
Tale procedura ha il vantaggio di essere rapida; la decisione – in questo caso provvisoriamente esecutiva per legge – viene pronunciata nel contraddittorio delle parti entro un termine di circa venti / trenta giorni dal momento della notifica della citazione.
L’ordinanza emessa, inoltre, essendo provvisoriamente esecutiva, viene raramente impugnata.
E’ comunque da considerare che, nel caso in cui la documentazione comprovante il credito sia ritenuta insufficiente o se il debitore solleva contestazioni d’una qualche serietà, il giudice accerta l’esistenza d’una “contestation réelle et sérieuse” ed invita l’attore a promuovere una causa ordinaria, il che naturalmente comporta una perdita di tempo ed un aggravio di costi.

Causa ordinaria
Nel caso in cui la documentazione comprovante il credito appaia insufficiente o vi sia il rischio che il debitore possa sollevare delle contestazioni serie, occorre promuovere una causa ordinaria davanti al Tribunale di Commercio competente.
La durata media della causa è, in primo grado, di circa otto – dodici mesi.
Occorre pure precisare che la decisione pronunciata in primo grado è raramente dichiarata provvisoriamente esecutiva e, quindi, in caso d’impugnazione, essa può essere eseguita solo all’esito dell’appello (il quale, in media, dura diciotto – ventiquattro mesi).

Esecuzione
Qualora il debitore condannato al pagamento non versi il dovuto spontaneamente, occorre procedere all’esecuzione forzata della decisione ottenuta.
La competenza per tale procedura spetta all’Ufficiale Giudiziario.

Circa i titoli di credito è opportuna una precisazione.
Se in Italia, la cambiale può effettivamente agevolare il recupero del credito (permettendo di procedere immediatamente all’esecuzione forzata), ciò non è così in Francia dove la “lettre de change” accettata non costituisce mai un titolo esecutivo. Essa consente tutt’al più di procedere a degli atti conservativi sul patrimonio del debitore.

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