Recupero
dei crediti
Azione Legale in Germania
Il Procedimento Monitorio ( Das Mahnverfahren)
Il procedimento monitorio è regolato dagli artt. 688-703 ZPO,
ossia il codice di procedura civile tedesco.
E’ necessario che il credito sia certo.
Il procedimento ingiuntivo non è ammesso per crediti
d’imprenditori che risultano da contratti di mutuo per
consumatori ai sensi dei §§ 491-504 BGB( =c.c. tedesco)nei
quali l’interesse effettivo annuale supera l’interesse
basico esistente al momento della stipulazione del contratto
per più di 12 punti percentuali.
Il processo ingiuntivo ha avvio con il ricorso per decreto
ingiuntivo presso la competente Pretura. Ogni “Land” (ossia
ogni Regione della Germania) è dotata di una pretura
centrale competente per i ricorsi promossi dai residenti. Ad
esempio, in Baviera è competente la pretura di Coburg (=Amtsgericht
Coburg) per tutti i ricorsi predisposti dai residenti in
Baviera. Per tutti i ricorsi presentati da creditori esteri
è invece compente la Pretura di Berlino-Schöneberg.
Compente ad emettere il decreto ingiuntivo (=Mahnbescheid) è
l’Ufficiale Giudiziario presso la Pretura competente.
Il ricorso può anche essere avanzato in forma elettronica.
Il ricorso non prevede alcuna motivazione e la pretura
provvede tramite l’Ufficiale Giudiziario senza previamente
controllare l’esistenza del credito; al debitore viene
ingiunto di pagare la somma richiesta entro un termine di
due settimane. Dopo l’emanazione del decreto ingiuntivo, è
la medesima Pretura a provvedere alla notifica al debitore.
Nel caso in cui il debitore non si opponga entro il termine
di due settimane dalla notifica, il creditore può
richiedere, fino ai successivi sei mesi, la notifica al
debitore del decreto di esecutorietà (=Vollstreckungsbescheid)
che consente l’esecuzione forzata. In caso di inattività,
decorsi i sei mesi il decreto ingiuntivo rimane senza
effetto.
Fino all’emanazione del decreto d’esecutorietà, il debitore
può opporsi al decreto ingiuntivo tramite “Widerspruch”,
anche senza addurre motivi specifici. Una volta emesso il
decreto d’esecutorietà il debitore si può presentare
opposizione mediante “Einspruch” entro il termine di due
settimane dopo la notifica.
Nel caso in cui il debitore si opponga al decreto ingiuntivo
si avvia un’azione ordinaria.
Con il decreto ingiuntivo e con il decreto d’esecutorietà la
Pretura fissa direttamente anche le spese e le competenze
legali così come anche le spese giudiziarie che vengono
addebitate al cliente.
I costi del procedimento ingiuntivo dipendono dall’importo
del credito. A titolo esemplificativo, per un importo del
credito pari a 5.000 Euro il costo per le spese di
contributo unificato è pari a 60 Euro.
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