Recupero
dei crediti
Azione Legale in
Inghilterra
Nel Regno Unito la procedura di recupero del credito
presenta le seguenti caratteristiche.
Con il deposito dell'istanza presso la Corte il creditore
dovrà allegare (quanto meno):
• Copie di delle fatture non pagate;
• Copie di tutta la corrispondenza col debitore concernente
le fatture non pagate;
• Qualsiasi altro dato che possa essere di utilità.
Eseguita la notifica dell’istanza al convenuto, questi è
tenuto, se intende opporsi, a depositare la propria difesa
presso il Tribunale. Se ciò avviene, la Corte definisce il
calendario delle attività che dovranno essere effettuate
dalle parti prima della comparizione dinanzi ai giudici.
Esse comprendono: la produzione di documenti, eventuali
perizie, testimonianze sui fatti.
Successivamente vi sarà un'udienza di comparizione delle
parti presso la High Court a Londra, oppure in una delle
Country Courts locali.
Vi sono diversi modi per ottenere quanto stabilito da una
sentenza favorevole, in particolare ciò sarà possibile
mediante:
a. L'esecuzione - In questo modo è conferito il
potere ad un ufficiale giudiziario sia di riscuotere le
somme dovute oppure di sottrarre i beni dalla casa o dalla
società del convenuto per effettuarne vendita all'asta. Vi
sono dei limiti nei poteri dell'ufficiale giudiziario; ad
esempio non possono essere sottoposti a pignoramento oggetti
casalinghi essenziali e neppure gli attrezzi necessari per
l'esercizio della professione.
b. Un' ordinanza di pignoramento dello stipendio - E'
possibile ottenere un' ordinanza dal tribunale che imponga
al datore di lavoro di dedurre dallo stipendio del debitore
una somma stabilita per ogni giorno di paga.
c. Un “Third Part Debt Order" (paragonabile ad un
Ordinanza di pignoramento di somme presso terzi) - Se il
convenuto è creditore nei confronti di terzi, è possibile
ottenere un “Third Part Debt Order" mediante il quale il
tribunale ingiunge al terzo di pagare all'attore,
limitatamente all'ammontare stabilito in sentenza, quanto
dovuto dal terzo al convenuto.
d. Un' ordinanza di pegno - Se il convenuto possiede
beni il Tribunale può garantire il creditore tramite
un'ordinanza di pegno sul bene.
e. Istanza di fallimento - In caso di liquidazione di
una somma superiore a 750 Sterline è possibile fare istanza
di fallimento contro il debitore.
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