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Azione Legale di recupero credito nel Regno Unito
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RECUPERO CREDITI ITALIA
RECUPERO CREDITI ESTERO
Nel Regno Unito la procedura di recupero del credito presenta le seguenti caratteristiche.
Con il deposito dell'istanza presso la Corte il creditore dovrà allegare (quanto meno):

• Copie di delle fatture non pagate;
• Copie di tutta la corrispondenza col debitore concernente le fatture non pagate;
• Qualsiasi altro dato che possa essere di utilità.

Eseguita la notifica dell’istanza al convenuto, questi è tenuto, se intende opporsi, a depositare la propria difesa presso il Tribunale. Se ciò avviene, la Corte definisce il calendario delle attività che dovranno essere effettuate dalle parti prima della comparizione dinanzi ai giudici. Esse comprendono: la produzione di documenti, eventuali perizie, testimonianze sui fatti.
Successivamente vi sarà un'udienza di comparizione delle parti presso la High Court a Londra, oppure in una delle Country Courts locali.
Vi sono diversi modi per ottenere quanto stabilito da una sentenza favorevole, in particolare ciò sarà possibile mediante:

a. L'esecuzione - In questo modo è conferito il potere ad un ufficiale giudiziario sia di riscuotere le somme dovute oppure di sottrarre i beni dalla casa o dalla società del convenuto per effettuarne vendita all'asta. Vi sono dei limiti nei poteri dell'ufficiale giudiziario; ad esempio non possono essere sottoposti a pignoramento oggetti casalinghi essenziali e neppure gli attrezzi necessari per l'esercizio della professione.
b. Un' ordinanza di pignoramento dello stipendio - E' possibile ottenere un' ordinanza dal tribunale che imponga al datore di lavoro di dedurre dallo stipendio del debitore una somma stabilita per ogni giorno di paga.
c. Un “Third Part Debt Order" (paragonabile ad un Ordinanza di pignoramento di somme presso terzi) - Se il convenuto è creditore nei confronti di terzi, è possibile ottenere un “Third Part Debt Order" mediante il quale il tribunale ingiunge al terzo di pagare all'attore, limitatamente all'ammontare stabilito in sentenza, quanto dovuto dal terzo al convenuto.
d. Un' ordinanza di pegno - Se il convenuto possiede beni il Tribunale può garantire il creditore tramite un'ordinanza di pegno sul bene.
e. Istanza di fallimento - In caso di liquidazione di una somma superiore a 750 Sterline è possibile fare istanza di fallimento contro il debitore.
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